Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 set 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunità e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento; b) ai «credit scores» (punteggio sull’affidabilità creditizia), ai sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali; c) ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all’esportazione in conformità del punto 1.3 della parte 1 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o d) ai rating prodotti dalle banche centrali, e che: i) non sono pagati dall’entità valutata; ii) non sono comunicati al pubblico; iii) sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e iv) non riguardano strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri. 3.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione a norma del presente regolamento quale condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in conformità della parte 2 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al paragrafo 2. 4.   Onde garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 2, lettera d), la Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, e in virtù dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, una decisione in cui dichiari che una determinata banca centrale rientra nell’ambito applicativo di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi sono pertanto esentati dall’applicazione del presente regolamento. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle banche centrali che rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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