Art. 4
In vigore dal 27 ago 2009
Ogni volta che, dopo aver adempiuto alle formalità di cui all' in uno Stato membro, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro durante il periodo di concessione dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 4, del R.A.A., l'ex agente temporaneo o contrattuale deve iscriversi come disoccupato nel paese di nuova residenza al più tardi entro un termine di trenta giorni ed espletare tutte le formalità elencate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:780:oj#art-4