Art. 2

In vigore dal 27 ago 2009
L'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente all'istituzione a cui apparteneva e alla Commissione ogni modifica della sua situazione o di quella dei componenti della sua famiglia che incida sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A.
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