Art. 3

In vigore dal 27 ago 2009
Anche se ha perduto ogni diritto alle prestazioni nazionali in virtù della legislazione nazionale applicabile, l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a continuare ad adempiere agli obblighi e a sottoporsi ai controlli che incombono ai beneficiari di tali prestazioni per continuare ad avere diritto all'indennità di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A. Analogamente i servizi competenti del suo luogo di residenza sono tenuti a continuare a imporgli tali obblighi e tali controlli.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2009/780 — Testo vigente | Portale Normativo