Art. 1
In vigore dal 27 ago 2009
Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito R.A.A.), l'ex agente temporaneo o contrattuale di tali Comunità che si trovi nelle condizioni definite al paragrafo 1 di detti articoli è tenuto a espletare le seguenti formalità:
1)
presentare all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, entro un termine di otto giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso tale istituzione, una dichiarazione in cui precisa:
a)
di trovarsi senza impiego dopo tale cessazione dal servizio;
b)
di risiedere o di aver stabilito la sua residenza sul territorio di uno Stato membro delle Comunità;
c)
il luogo e l'indirizzo di residenza;
2)
e
a)
iscriversi come disoccupato, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, presso i servizi di collocamento competenti del luogo di residenza;
b)
qualora una legislazione nazionale contempli prestazioni di disoccupazione, presentare domanda per beneficiare di tali prestazioni, il più presto possibile e comunque non oltre un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità, al servizio o all'istituzione competenti del luogo di residenza;
3)
al momento dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), presentare l'attestato, messo a sua disposizione dall'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, ai servizi di collocamento di cui sopra, i quali completano senza indugio tale attestato o quanto meno la sezione certificante l'iscrizione dell'interessato in qualità di disoccupato; l'attestato, il cui modello è allegato al presente regolamento, può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e i servizi nazionali in questione;
4)
trasmettere immediatamente l'attestato compilato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva;
5)
adempiere agli obblighi e sottoporsi ai controlli, stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza, che incombono ai disoccupati e ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione o altre prestazioni di natura simile;
6)
e
a)
a cominciare dal secondo mese civile successivo a quello dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, presentare all'inizio di ogni mese un modulo compilato a cura dei servizi di collocamento e, se del caso, di disoccupazione del suo luogo di residenza, i quali attestano in tal modo il più presto possibile se la persona:
—
è iscritta in qualità di disoccupato e ha chiesto di beneficiare di prestazioni di disoccupazione o di altre prestazioni di natura simile conformemente alla legislazione nazionale del luogo di residenza,
—
ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 5,
—
ha diritto a prestazioni di disoccupazione o ad altre prestazioni di natura simile specificando, in caso affermativo, l'importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse;
b)
entro un termine di quindici giorni a decorrere dal rilascio dell'attestato di cui alla lettera a), il cui modello è allegato al presente regolamento, far pervenire tale attestato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, la quale lo trasmette immediatamente alla Commissione. L'attestato può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e il servizio di collocamento in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:780:oj#art-1