Art. 3

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 24 lug 2009
Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa 1.   La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento. 2.   La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:684:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo