Art. 2
Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
In vigore dal 24 lug 2009
Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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