Art. 4

Annullamento del documento amministrativo elettronico

In vigore dal 24 lug 2009
Annullamento del documento amministrativo elettronico 1.   Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 2, del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento. Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio. 3.   Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
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