Art. 5

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 24 lug 2009
Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa 1.   Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell’articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della stessa compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 3, del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione: a) aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore; b) aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato. 3.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale. Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento. 4.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale. Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione 5.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio. 6.   Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.
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