Art. 56

Abrogazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Abrogazioni 1.   Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati. 2.   Sono abrogati: a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell’istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli allegati]; b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all’annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all’introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l’impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57]; c) l’azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale (22); d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (23); e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (24); f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (25); g) l’ del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto (26). 3.   I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.
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Abrogazioni (Art. 56 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo