Art. 57
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 13 lug 2009
Monitoraggio e valutazione
1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte salve le relazioni di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento.
3. Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione degli , da 40 a 44 del presente regolamento, che riferisce circa l’attuazione della raccolta e dell’uso degli identificatori biometrici, l’idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le norme sulla protezione dei dati, l’esperienza con i fornitori esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta dei dati biometrici, l’attuazione della regola dei cinquantanove mesi per copiare le impronte digitali e l’organizzazione delle procedure relative alle domande. La relazione include inoltre, in base all’, paragrafi 12, 13 e 14, e all’, paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui non è stato possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate. La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.
4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell’identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.
Storico versioni
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