Art. 9
Controllo effettuato dall'Agenzia
In vigore dal 13 lug 2009
Controllo effettuato dall'Agenzia
1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all', paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.
L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati ai sensi dell', paragrafo 2 e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all', paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 11. Qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'Agenzia chiede alla REGST del gas di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'Agenzia informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.
L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all', paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.
2. La REGST del gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all', paragrafo 3.
Entro due mesi dalla ricezione l'Agenzia trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST del gas non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.
Storico versioni
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