Art. 11
Costi
In vigore dal 13 lug 2009
Costi
I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e proporzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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