Art. 7
Modifica dei codici di rete
In vigore dal 13 lug 2009
Modifica dei codici di rete
1. Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell' possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST del gas, i gestori del sistema di trasporto, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.
2. L'Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all' del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo tali proposte sono coerenti con i principi dei codici di rete di cui all', paragrafo 2 del presente regolamento.
3. La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
4. L'esame delle modifiche proposte secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.
Storico versioni
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