Art. 5
Costituzione della REGST del gas
In vigore dal 13 lug 2009
Costituzione della REGST del gas
1. Entro il 3 marzo 2011 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, della REGST del gas.
2. Entro due mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.
3. La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere espresso dall'Agenzia di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'Agenzia.
4. Nei tre mesi dal giorno di ricezione del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la REGST del gas e adottano e pubblicano il suo statuto e il suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:715:oj#art-5