Art. 13
Compiti del consiglio di amministrazione
In vigore dal 13 lug 2009
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all’, paragrafo 2, nomina il direttore conformemente all’, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell’, paragrafo 1.
3. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell’, paragrafi 1 e 2.
4. Il consiglio di amministrazione assicura che l’Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell’, paragrafo 3, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
6. Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.
7. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 21 a 24.
8. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all’accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.
9. Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l’autorità disciplinare sul direttore.
10. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari, ai sensi dell’, paragrafo 2.
11. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, conformemente all’.
12. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all’, paragrafo 8, e trasmette tale relazione, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione annuale sulle attività dell’Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell’Agenzia nel corso dell’anno in questione.
13. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.
Storico versioni
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