Art. 14

Comitato dei regolatori

In vigore dal 13 lug 2009
Comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori è composto da: a) rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall’attuale personale dirigente di tali autorità; b) un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell’autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro. Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della nomina del supplente proveniente dall’attuale personale dell’autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori. 3.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. 4.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l’esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale. 5.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato. 6.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall’Agenzia.
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Comitato dei regolatori (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/713) — Testo vigente | Portale Normativo