Art. 16

Il direttore

In vigore dal 13 lug 2009
Il direttore 1.   L’Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all’, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione o da alcun soggetto pubblico o privato. 2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell’energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. 3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare: a) la prestazione del direttore; b) gli obblighi e le necessità dell’Agenzia per il periodo futuro. La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l’assistenza di un esperto esterno indipendente. 4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell’Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni. 5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione. 6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore. 7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. 8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.
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