Art. 12
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 lug 2009
Disposizioni transitorie
1. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo, si applicano gli articoli da 3 a 11.
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l’inserimento di clausole particolari, in conformità rispettivamente dell’, paragrafo 1, secondo comma e dell’, paragrafo 2.
2. Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’, l’, paragrafi da 2 a 4, e l’.
Storico versioni
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