Art. 12

Disposizioni amministrative relative all’arricchimento

In vigore dal 10 lug 2009
Disposizioni amministrative relative all’arricchimento 1.   La dichiarazione di cui all’allegato V, sezione D, punto 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, relativa alle operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico, viene redatta dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a tali operazioni nel rispetto dei termini e delle condizioni di controllo idonei, stabiliti dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo l’operazione. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e contiene i dati seguenti: a) nome, cognome e indirizzo del dichiarante; b) luogo nel quale si svolgerà l’operazione; c) data e ora di inizio dell’operazione; d) designazione del prodotto sottoposto all’operazione; e) procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà a tal fine utilizzato. 3.   Gli Stati membri possono permettere la trasmissione all’autorità competente di una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché i dati di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il dichiarante che, per forza maggiore, non possa procedere all’operazione al momento previsto nella sua dichiarazione, presenta all’autorità competente una nuova dichiarazione che permetta di svolgere i necessari controlli. 5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria negli Stati membri le cui autorità competenti procedono al controllo analitico sistematico di tutte le partite di prodotti vinificati. 6.   L’iscrizione nei registri di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 dei dati relativi allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell’operazione stessa. Se la dichiarazione preventiva riguardante più operazioni non contiene la data e l’ora di inizio delle operazioni, occorre inoltre effettuare un’iscrizione nei suddetti registri prima dell’inizio di ciascuna operazione.
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