Art. 10

Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 o del presente regolamento

In vigore dal 10 lug 2009
Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 o del presente regolamento 1.   I prodotti non conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 479/2008 o a quelle del presente regolamento sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono permettere che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali. 2.   Tali prodotti non possono essere detenuti senza un motivo legittimo da un produttore o da un commerciante e possono circolare unicamente se diretti a una distilleria, a una fabbrica di aceto, a un impianto che li utilizzi per usi o per prodotti industriali oppure a un impianto di eliminazione. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all’aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1 per identificarli meglio. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi di cui al paragrafo 1 e far procedere all’eliminazione dei prodotti. 4.   I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.
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