Art. 9

Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche

In vigore dal 10 lug 2009
Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche 1.   Se non sono stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE della Commissione (5), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. All’occorrenza, tali requisiti di purezza sono integrati da prescrizioni specifiche figuranti nell’allegato I A del presente regolamento. 2.   Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati, il cui elenco figura nell’allegato I A, soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (6).
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