Art. 13
Disposizioni amministrative relative all’acidificazione e alla disacidificazione
In vigore dal 10 lug 2009
Disposizioni amministrative relative all’acidificazione e alla disacidificazione
1. Per quanto riguarda l’acidificazione e la disacidificazione, gli operatori presentano la dichiarazione di cui all’allegato V, sezione D, punto 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 non più tardi del secondo giorno successivo a quello in cui l’operazione è svolta per la prima volta nel corso di una data campagna. Tale dichiarazione è valida per tutte le operazioni della campagna.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e contiene i dati seguenti:
a)
nome, cognome e indirizzo del dichiarante;
b)
natura dell’operazione;
c)
luogo in cui si è svolta l’operazione.
3. I dati relativi allo svolgimento di ciascuna delle operazioni di acidificazione o disacidificazione sono iscritti nei registri di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni
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