Art. 13

Disposizioni amministrative relative all’acidificazione e alla disacidificazione

In vigore dal 10 lug 2009
Disposizioni amministrative relative all’acidificazione e alla disacidificazione 1.   Per quanto riguarda l’acidificazione e la disacidificazione, gli operatori presentano la dichiarazione di cui all’allegato V, sezione D, punto 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 non più tardi del secondo giorno successivo a quello in cui l’operazione è svolta per la prima volta nel corso di una data campagna. Tale dichiarazione è valida per tutte le operazioni della campagna. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e contiene i dati seguenti: a) nome, cognome e indirizzo del dichiarante; b) natura dell’operazione; c) luogo in cui si è svolta l’operazione. 3.   I dati relativi allo svolgimento di ciascuna delle operazioni di acidificazione o disacidificazione sono iscritti nei registri di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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