Art. 14

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata

In vigore dal 10 lug 2009
Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata, previsto all’allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è effettuato, in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004, come segue: a) il «Tokaji fordítás» o il «Tokajský forditáš» è preparato versando mosto o vino su pasta di «aszú»/«výber» pressata; b) il «Tokaji máslás» o il «Tokajský mášláš» è preparato versando mosto o vino su fecce di «szamorodni»/«samorodné» o di «aszú»/«výber». I prodotti utilizzati a tal fine devono provenire dalla stessa vendemmia.
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