Art. 12
Ridefinizione delle specifiche
In vigore dal 18 giu 2009
Ridefinizione delle specifiche
1. Al termine delle parti pertinenti del PMP dell’UN/ECE, effettuato sotto l’egida del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni relative ai veicoli, la Commissione, senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente all’interno della Comunità:
a)
introduce, quale ulteriore controllo delle emissioni di particolato, valori limite basati sul numero di particelle fissati a un livello adeguato alle tecnologie effettivamente utilizzate in quel momento per soddisfare il limite per la massa del particolato;
b)
adotta un metodo di misura per il numero delle particelle.
La Commissione, senza abbassare il livello di tutela ambientale all’interno della Comunità, specifica, inoltre, un valore limite per l’emissione di NO2 in aggiunta a quello totale per l’emissione di NOx, se del caso. Il limite per l’emissione di NO2 è fissato a un livello che tenga conto del rendimento delle tecnologie esistenti in quel momento.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione stabilisce fattori di correlazione tra il ciclo transiente europeo (ETC) e il ciclo europeo a stato stazionario (ESC), come descritti nella direttiva 2005/55/CE, da un lato, e il ciclo di guida transiente armonizzato a livello mondiale (WHTC) e il ciclo di guida a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (WHSC), dall’altro, e adegua i valori limite di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’, paragrafo 4, nonché i cicli di prova usati per misurare le emissioni.
Se dalla verifica emerge che tali procedure, prove, requisiti e cicli di prova non sono più adatti o non riflettono più le effettive emissioni mondiali, essi devono essere corretti per riflettere adeguatamente le emissioni generate dalla guida reale su strada. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione segue l’evoluzione delle sostanze inquinanti elencate all’, punto 2. Se la Commissione ritiene opportuno regolare le emissioni di altre sostanze inquinanti, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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