Art. 5

Requisiti e prove

In vigore dal 18 giu 2009
Requisiti e prove 1.   I costruttori garantiscono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I. 2.   I costruttori producono veicoli e motori in modo che i componenti in grado di influire sulle emissioni siano progettati, costruiti e montati in modo tale da permettere al motore o al veicolo, nell’uso normale, di soddisfare il presente regolamento e le relative misure di attuazione. 3.   È vietato il ricorso a strategie di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni. 4.   La Commissione adotta le misure di attuazione del presente articolo, ivi compresi le misure relative ai seguenti elementi: a) emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, l’applicazione di sistemi portatili di misura per verificare le emissioni effettive durante l’uso, il controllo e la limitazione delle emissioni fuori ciclo, la fissazione di valori limite per il numero delle particelle, nel rispetto degli ambiziosi requisiti in materia ambientale, attualmente esistenti, e le emissioni a regime di minimo; b) emissioni dal basamento motore; c) sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento in servizio; d) durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, conformità di motori e veicoli in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici; e) emissioni di CO2 e consumo di carburante; f) concessione dell’estensione delle omologazioni; g) attrezzatura di prova; h) carburanti di riferimento, quali benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas; i) misurazione della potenza del motore; j) corretto funzionamento e rigenerazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento; k) i provvedimenti particolari per garantire il corretto funzionamento dei controlli sugli NOx; tali provvedimenti garantiscono che i veicoli non possano funzionare qualora i controlli sugli NOx non siano operanti, ad esempio a causa della mancanza del necessario reagente o di un ricircolo dei gas di scarico (EGR) malfunzionante o disattivato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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