Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 giu 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo cui può essere rilasciata un’omologazione in quanto unità tecnica distinta, definita all’, punto 25 della direttiva 2007/46/CE; 2) «gas inquinanti», emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, di NOx, espressi in equivalente di NO2, e di idrocarburi; 3) «particolato», componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico; 4) «emissioni dallo scarico», emissione di gas inquinanti e di particolato; 5) «basamento motore», spazi, nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi; 6) «dispositivo di controllo dell’inquinamento», componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni dallo scarico; 7) «sistema diagnostico di bordo (OBD)», un sistema a bordo di un veicolo o collegato ad un motore, in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni inserite nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all’esterno del veicolo; 8) «strategia di manomissione», una strategia di controllo delle emissioni che riduce l’efficacia dei dispositivi di controllo delle emissioni in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale funzionamento dei veicoli o estranee alle procedure di prova per l’omologazione; 9) «dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi, coperti dall’omologazione concessa al veicolo interessato; 10) «dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento», dispositivo di controllo dell’inquinamento o l’insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata ai sensi dell’, punto 25, della direttiva 2007/46/CE; 11) «informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo», ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l’ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la riinizializzazione o il supporto diagnostico a distanza del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e meccanici autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti o dispositivi sul veicolo; 12) «costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o autorizzazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione; 13) «operatore indipendente», imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore, in particolare meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione, o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi; 14) «veicolo alimentato da carburante alternativo», un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali; 15) «massa di riferimento», la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg; 16) «manomissione», la disattivazione, l’adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni o del sistema di propulsione del veicolo, ivi compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tali sistemi, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del veicolo in materia di emissioni. La Commissione può adattare la definizione di cui al primo comma, punto 7, per tener conto dei progressi tecnici compiuti in materia di sistemi OBD. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/595) — Testo vigente | Portale Normativo