Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 18 giu 2009
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, N1 e N2, definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e a tutti i veicoli a motore delle categorie M3 e N3, definiti nello stesso allegato.
Il presente regolamento si applica fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completato concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa al suo veicolo incompleto con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Le omologazioni vengono estese qualora il fabbricante può dimostrare che tutte le combinazioni relative alla carrozzeria che devono essere montate sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo rendendola superiore a 2 610 kg.
Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo concessa ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione è estesa alle sue varianti e versioni con una massa di riferimento superiore a 2 380 kg a condizione che esso soddisfi anche i requisiti relativi alla misurazione delle emissioni di gas serra e del consumo di carburante di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione.
Storico versioni
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