Art. 6

Accesso alle informazioni

In vigore dal 18 giu 2009
Accesso alle informazioni 1.   I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni OBD dei veicoli, alle attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o strumenti, compreso il pertinente software e alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli. I costruttori forniscono una struttura standardizzata, sicura e a distanza per permettere ai meccanici indipendenti di realizzare operazioni che comportano l’accesso al sistema di sicurezza del veicolo. Nel caso di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile di una determinata omologazione è altresì tenuto a fornire le informazioni relative alla riparazione sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti, relativamente alla fase in questione. Il costruttore finale è tenuto a fornire le informazioni relative al veicolo nel suo complesso agli operatori indipendenti. Gli del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano mutatis mutandis. Sino all’approvazione della norma pertinente, ad esempio attraverso l’attività del CEN, le informazioni OBD dei veicoli e le informazione relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo sono presentate in modo facilmente accessibile e non discriminatorio. Dette informazioni sono pubblicate nei siti web dei costruttori o, nel caso ciò non sia possibile a causa della natura delle informazioni, in un altro formato adeguato. 2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, la Commissione stabilisce e aggiorna le adeguate specifiche tecniche concernenti le modalità secondo le quali vanno fornite le informazioni OBD dei veicoli e le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. La Commissione tiene conto delle attuali tecnologie di informazione, degli sviluppi prevedibili della tecnologia dei veicoli, delle norme ISO esistenti e dell’eventualità di una norma ISO a livello mondiale. La Commissione può adottare ulteriori provvedimenti necessari all’attuazione del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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