Art. 11
Sanzioni
In vigore dal 18 giu 2009
Sanzioni
1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e delle relative misure di attuazione e adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 7 febbraio 2011 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.
2. Le violazioni da parte dei costruttori soggette a sanzioni comprendono:
a)
il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione o alla conformità in servizio;
c)
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell’omologazione;
d)
l’impiego di strategie di manomissione;
e)
il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni.
Le violazioni da parte dei costruttori, meccanici e operatori dei veicoli soggette a sanzioni, comprendono la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni di NOx. Ciò include, ad esempio, la manomissione dei sistemi che usano un reagente consumabile.
Le violazioni commesse dagli operatori dei veicoli soggette a sanzioni comprendono la guida di un veicolo senza un reagente consumabile.
Storico versioni
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