Art. 5

In vigore dal 25 mag 2009
Un regolamento adottato ai sensi dell’ può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell’adesione, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1 si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell’adesione rientrano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
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