Art. 4

In vigore dal 25 mag 2009
I regolamenti adottati ai sensi dell’ contengono una disposizione che ne contempla l’applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/487 — Testo vigente | Portale Normativo