Art. 2

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. La Commissione può in particolare adottare regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti: a) programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo; b) consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi aerei di linea; c) accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità; d) assegnazione di bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari; la Commissione provvede a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (4); e) acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo; la Commissione provvede a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 2289/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (5). 2.   Fatte salve le disposizioni del secondo comma del paragrafo 1, i regolamenti della Commissione previsti da detto comma definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare: a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate; b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.
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