Art. 3

In vigore dal 25 mag 2009
I regolamenti adottati a norma dell’ restano in vigore per un periodo determinato. Detti regolamenti possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si siano modificate relativamente a uno dei fattori che ne hanno determinato l’adozione; in tal caso viene stabilito un periodo entro il quale dovranno essere modificati gli accordi e le pratiche concordate ai quali il regolamento precedente era applicabile prima dell’abrogazione o della modifica.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2009/487 — Testo vigente | Portale Normativo