Art. 1

Finalità

In vigore dal 24 apr 2009
Finalità 1.   Il presente regolamento istituisce un metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE (di seguito «metodo comune»). 2.   Il metodo comune è finalizzato a preservare e migliorare il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie quando e dove ciò sia necessario nonché ragionevolmente fattibile. Il metodo comune deve agevolare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario promuovendo l'armonizzazione: a) dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare il livello di sicurezza e la conformità ai requisiti di sicurezza; b) degli scambi delle informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario al fine di gestire la sicurezza nei vari punti di interazione presenti nel settore; c) delle prove risultanti dal procedimento di gestione dei rischi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:352:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo