Art. 1
Finalità
In vigore dal 24 apr 2009
Finalità
1. Il presente regolamento istituisce un metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE (di seguito «metodo comune»).
2. Il metodo comune è finalizzato a preservare e migliorare il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie quando e dove ciò sia necessario nonché ragionevolmente fattibile. Il metodo comune deve agevolare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario promuovendo l'armonizzazione:
a)
dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare il livello di sicurezza e la conformità ai requisiti di sicurezza;
b)
degli scambi delle informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario al fine di gestire la sicurezza nei vari punti di interazione presenti nel settore;
c)
delle prove risultanti dal procedimento di gestione dei rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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