Art. 32
Accesso alle videoregistrazioni
In vigore dal 6 apr 2009
Accesso alle videoregistrazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT.
Ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso provvede affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori comunitari.
Storico versioni
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