Art. 32

Accesso alle videoregistrazioni

In vigore dal 6 apr 2009
Accesso alle videoregistrazioni Gli Stati membri provvedono affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT. Ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso provvede affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori comunitari.
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Accesso alle videoregistrazioni (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo