Art. 30
Programma di osservazione nazionale
In vigore dal 6 apr 2009
Programma di osservazione nazionale
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi da cattura di lunghezza superiore a 15 m che praticano la pesca attiva del tonno rosso formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:
a)
sul 20 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza compresa fra 15 m e 24 m;
b)
sul 20 % della flotta attiva per le navi da traino pelagiche;
c)
sul 20 % della flotta attiva per le navi da pesca con palangari;
d)
sul 20 % della flotta attiva per le tonniere con lenze a canna;
e)
sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.
2. In attesa dell’attuazione effettiva da parte dell’ICCAT del programma di osservazione regionale di cui all’ ciascuno Stato membro provvede ad assicurare la presenza di un osservatore su:
a)
tutta la flotta attiva di navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m;
b)
tutta la flotta di navi impiegate in operazioni di pesca congiunta, indipendentemente dalla lunghezza dei pescherecci. L’osservatore nazionale è presente durante l’operazione di pesca.
3. L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:
a)
verifica la conformità della nave da cattura al presente regolamento;
b)
registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
i)
quantitativo di catture (incluse le catture accessorie), comprendente anche il modo in cui sono ripartite le specie, ad esempio quelle detenute a bordo o quelle rigettate in mare vive o morte;
ii)
zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine;
iii)
misura dello sforzo (ad esempio, numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell’ICCAT per diversi attrezzi;
iv)
data della cattura;
c)
osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
d)
avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT.
L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.
4. Per rispettare il requisito di osservazione gli Stati membri:
a)
assicurano una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulla cattura, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
b)
assicurano protocolli affidabili di raccolta dei dati;
c)
assicurano che gli osservatori siano adeguatamente addestrati e abilitati prima dell’invio;
d)
arrecano il minimo disagio possibile alle operazioni delle navi che pescano nella zona della convenzione.
5. In attesa dell’attuazione effettiva da parte dell’ICCAT del programma di osservazione regionale di cui all’, ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento e della raccolta dei pesci dall’azienda.
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