Art. 28
Controlli incrociati
In vigore dal 6 apr 2009
Controlli incrociati
1. Gli Stati membri verificano, anche mediante i verbali di ispezione, le relazioni degli osservatori e i dati VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi da pesca, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura del tonno rosso.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento gli Stati membri effettuano controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.
Storico versioni
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