Art. 31
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
In vigore dal 6 apr 2009
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
1. Ciascuno Stato membro assicura la presenza di un osservatore dell’ICCAT:
a)
su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m per tutta la durata della campagna di pesca;
b)
su tutti i pescherecci con reti a circuizione impegnati in operazioni di pesca congiunta, a prescindere dalla loro lunghezza. L’osservatore dell’ICCAT è presente per l’intera durata dell’operazione di pesca.
I pescherecci di cui alle lettere a) e b), che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT, non sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.
2. Ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore dell’ICCAT per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento e della raccolta dei pesci dall’azienda.
L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:
a)
osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001;
b)
convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’;
c)
svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT;
d)
gli osservatori dell’ICCAT devono poter avvicinare il personale di bordo e dell’azienda e accedere agli attrezzi, alle gabbie e agli equipaggiamenti.
Inoltre:
e)
su richiesta, gli osservatori dell’ICCAT devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo della nave cui sono assegnati, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato VII:
i)
strumenti per la navigazione via satellite;
ii)
schermi radar, quando in uso;
iii)
mezzi di comunicazione elettronici;
f)
gli osservatori dell’ICCAT devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle dell’equipaggio in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
g)
gli osservatori dell’ICCAT devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l’espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; inoltre
h)
gli Stati membri di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi, gli armatori e i proprietari delle aziende non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore dell’ICCAT nell’esercizio delle sue funzioni né interferiscano nel suo operato.
3. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori dell’ICCAT sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri imputano tali costi ai proprietari delle aziende e agli armatori dei pescherecci con reti a circuizione.
4. Il programma di osservazione regionale dell’ICCAT descritto nell’allegato VII si applica nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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