Art. 34

Misure di mercato

In vigore dal 6 apr 2009
Misure di mercato 1.   Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento e dalla raccomandazione ICCAT 08-12 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso. 2.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da navi da pesca il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate o i contingenti individuali. In base alle informazioni ricevute dal segretariato dell’ICCAT, la Commissione informa tutti gli Stati membri che il contingente di una PCC è esaurito. 3.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 06-07 dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.
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Misure di mercato (Art. 34 Regolamento (UE) 2009/302) — Testo vigente | Portale Normativo