Art. 7
In vigore dal 11 mar 2009
1. Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1 e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.
Storico versioni
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