Art. 4

In vigore dal 11 mar 2009
Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V. Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
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