Art. 2

In vigore dal 11 mar 2009
1.   I dati da trasmettere sono di due tipi: a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III; b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate. 2.   I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento. Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo. 3.   Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV. 4.   La Commissione può modificare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
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