Art. 3
In vigore dal 11 mar 2009
Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell', paragrafo 1.
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