Art. 3
Misure di sicurezza
In vigore dal 11 mar 2009
Misure di sicurezza
La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle autorità nazionali conformemente all', paragrafo 2. Se richieste, le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro in questione. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Analogamente, la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.
La trasmissione dei dati è effettuata in forma criptata tramite il mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati.
Storico versioni
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