Art. 1

Formato

In vigore dal 11 mar 2009
Formato La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti trasmettono i dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 nel formato di cui all'allegato, parte A, del presente regolamento. Per ogni trasmissione di dati, la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti forniscono i necessari metadati in forma elettronica, conformemente alle norme del Sistema statistico europeo, e secondo la struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
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