Art. 2
Misure in tema di riservatezza
In vigore dal 11 mar 2009
Misure in tema di riservatezza
1. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti sono archiviati in un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»).
2. In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 177/2008, le autorità nazionali competenti segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.
3. Al fine di garantire la necessaria coerenza dei dati registrati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le caratteristiche, specificate nella parte B dell'allegato e corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.
Storico versioni
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