Art. 4
Procedura di trasmissione
In vigore dal 11 mar 2009
Procedura di trasmissione
1. I dati e i metadati trasmessi a norma del presente regolamento sono scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi per via elettronica e caricati presso la Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di ingresso per i dati.
2. Gli Stati membri applicano le norme e le linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:192:oj#art-4