Art. 105
Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione
In vigore dal 26 feb 2009
Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all’, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.
3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
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