Art. 103

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 26 feb 2009
Misure provvisorie e cautelari 1.   I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o a una domanda di marchio comunitario, l’applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro. 2.   Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal titolo III del regolamento (CE) n. 44/2001, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
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Misure provvisorie e cautelari (Art. 103 Regolamento (UE) 2009/207) — Testo vigente | Portale Normativo